Art. 5.
(Ruolo istituzionale e status).

      1. Il Difensore civico esercita la sua attività in piena libertà e indipendenza e

 

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non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
      2. Lo status giuridico e il trattamento economico, comprese le indennità di carica, dei Difensori civici nazionale, regionali e locali sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti con riferimento, in quanto compatibili, ai senatori della Repubblica, ai consiglieri regionali e agli amministratori locali. In particolare, si applicano in materia di lavoro e previdenziale, le disposizioni vigenti riferite:

          a) ai senatori, per quanto concerne il Difensore civico nazionale;

          b) ai consiglieri regionali, per quanto concerne il difensore civico regionale;

          c) agli assessori degli enti locali, per quanto riguarda il difensore civico locale.

      3. Il Difensore civico concerta con l'Amministrazione di riferimento le risorse umane, organizzative e finanziarie, stanziate in un apposito capitolo di bilancio, da assegnare al suo ufficio. Tali risorse devono comunque essere adeguate allo svolgimento delle rispettive funzioni.