1. Il Difensore civico esercita la sua attività in piena libertà e indipendenza e
a) ai senatori, per quanto concerne il Difensore civico nazionale;
b) ai consiglieri regionali, per quanto concerne il difensore civico regionale;
c) agli assessori degli enti locali, per quanto riguarda il difensore civico locale.
3. Il Difensore civico concerta con l'Amministrazione di riferimento le risorse umane, organizzative e finanziarie, stanziate in un apposito capitolo di bilancio, da assegnare al suo ufficio. Tali risorse devono comunque essere adeguate allo svolgimento delle rispettive funzioni.